Autenticazione di Copie
Attesta la conformità all'originale delle copie di documenti.
Può essere effettuata dal Pubblico ufficiale che lo ha emesso o presso il quale è depositato l'originale, dal funzionario competente a ricevere la documentazione o, in via sostitutiva, presso lo sportello "Facile" (o in genere gli sportelli anagrafici dei Comune)
Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.
E' esclusa la autenticazione della copia di un'altra copia, anche se a sua volta già autenticata.
Come si fa?
L'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia del documento in originale, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
L'autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Cosa Occorre?
- Documento originale e la fotocopia da autenticare
- 1 marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 per diritti di segreteria ogni 4 facciate del documento (salvo casi di esenzione)
- Richiedere un appuntamento all'ufficio Servizi demografici ai seguenti recapiti: 059 896 620/625 anagrafe@comune.nonantola.mo.it
Autenticazione di firme
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o ad una istanza è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica di firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
- passaggio di proprietà di bene mobili registrati (auto, moto, ecc.)
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
Può essere richiesta solo se il documento è una istanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notarietà, o una delega al ritiro di emolumenti economici della Pubblica amministrazione (pensioni).
Come si fa?
Per l'autentica di firma è necessario presentarsi personalmente presso l'ufficio Servizi Demografici con la documentazione da autenticare, debitamente compilata con esclusione della firma e della data che devono essere apposte di fronte all'ufficiale incaricato.
Cosa Occorre?
- Richiedere un appuntamento all'ufficio Servizi demografici ai seguenti recapiti: 059 896 620/625 anagrafe@comune.nonantola.mo.it
- presentarsi con documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- il pagamento di € 16,52€ per bollo e diritti di segreteria (tranne nei casi esenti) da corrispondere tramite le modalità prevista da PagoPA
Autentica di firme - casi particolari
La normativa (D.P.R. n. 445/2000) attribuisce al funzionario dell’ufficio anagrafe incaricato dal sindaco il potere di attestare l’autenticità della firma in calce ad atti relativi a:
- Consenso da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (art. 31, comma 3 lett.e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
- Nomina del difensore, del mandato, della procura speciale o qualsiasi altro atto per cui il codice di procedura penale preveda l’autentica (art. 39 del decreto legislativo n. 271 del 28.07.1989)
- Votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. n. 169 del 08.07.2005)
- Vendita e costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni...( art.7 decreto legge n.223 del 04.07.2006 convertito in legge 248 del 04.08.2006) (vedi specifico procedimento)
- Sottoscrizioni apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990)
- Atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)
Atti e documenti da valere all'estero
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura.
Cosa fare se la persona è impossibilitata ad apporre la firma
- Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento.
- Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
- Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace e se l'incapacità risulta non temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.
Trasparenza
- Modalità di avvio: Richiesta di parte anche verbale
- Decorrenza termine: dalla data di presentazione della richiesta
- Fine termine: 30 giorni a partire dalla data di decorrenza
- Tempo medio: di norma l'autentica della firma viene fatta a vista
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale: No
- Provvedimento finale: rilascio di firme autenticate
- Responsabile del procedimento: Stefano Sola
Atti e documenti a corredo dell'istanza
Riferimenti normativi
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Circolare Ministero dell'Interno n.10 del 30/07/1993