LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - Comune di Nonantola

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LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13

 

CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

La Legge n. 13/1989 prevede l’erogazione di contributi economici a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche a favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.

La Regione Emilia-Romagna (D.G.R. 171/2014) ha introdotto alcune significative novità in tema di domande abbattimento barriere Legge 13/89. In sintesi dal 3 Marzo 2014, facendo domanda (con un unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie:

  • la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali) che segue le regole già in atto dal 1989;
  • la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla Legge 13/89, la formulazione della graduatoria sarà determinata dall'ISEE del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data di presentazione della domanda.

Si prevede la possibilità che una quota maggioritaria di finanziamenti stanziata sia utilizzata per le domande di invalidi totali e una quota minoritaria per le domande di invalidi parziali.

Per chi ha già presentato domanda prima del 3 Marzo 2014, non è possibile, sullo stesso oggetto, presentare un'ulteriore richiesta di contributi valevole per la graduatoria regionale.

L'ISEE da dichiarare eventualmente nella domanda di contributo deve essere in corso di validità e calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e dal D.M. 7/11/2014.

 

REQUISITI

Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:

1)  il richiedente deve essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilità ecc.);

2)  l’invalido deve possedere residenza anagrafica, o esprimere la volontà di trasferirla, nell’immobile per il quale si chiede il contributo;

3)  l’immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:
- già esistente alla data del 11/08/1989 (primo giorno posteriore a sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 13/89);
- non ristrutturato dopo l’11/08/1989;
- edificio privato, edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, o edificio adibito a centro o istituto residenziale per l’assistenza agli invalidi

4)  non avere eseguito i lavori prima della presentazione della domanda.

 

TIPI DI INTERVENTO

I contributi possono essere concessi per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche per consentire le funzioni di accesso all'immobile, o alla singola unità immobiliare, ovvero di utilizzabilità e visitabilità dell'alloggio.

Gli interventi relativi all’accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare sono i seguenti:

  • rampa di accesso;
  • servo scala;
  • piattaforma elevatrice;
  • installazione e adeguamento ascensore;
  • ampliamento porte d'ingresso;
  • adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
  • installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici;
  • installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
  • acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l’opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;

Gli interventi relativi all’utilizzabilità e visitabilità dell'alloggio sono i seguenti:

  • adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
  • adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio.

La domanda di contributo può riguardare una sola opera o più interventi sullo stesso immobile.

Qualora si intenda realizzare più opere, funzionalmente connesse cioè volte alla rimozione di barriere architettoniche, che ostacolano la stessa funzione (ad es. la funzione di accesso all'immobile), il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.

Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (funzione di accesso es.: installazione ascensore; funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere più di un contributo.

Se più portatori di invalidità possono fruire dell'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, la domanda deve essere presentata una sola persona, in quanto uno solo è il contributo concesso.

La domanda di contributo può essere presentata sia per opere da realizzarsi su parti comuni dell’edificio che all’interno dell’abitazione del disabile.
Per realizzare un intervento sulle parti comuni di un condominio deve essere presentata richiesta scritta al condominio.
Se il condominio approva l’intervento la spesa sarà ripartita secondo i criteri del codice civile per quote millesimali.
Se il condominio non approva l’intervento, o non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta scritta, l’invalido può procedere a proprie spese solo in caso di installazione di un servo scala o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili e/o modificare l’ampiezza delle porte di accesso.

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chi può presentare la domanda

1)  il portatore di invalidità (portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità);
2)  chi esercita la potestà, la tutela o la procura sull’invalido.

Chi ha diritto al contributo

L’avente diritto al contributo è colui che sostiene la spesa per l’intervento. Può essere lo stesso disabile richiedente o un soggetto diverso (ad es. chi ha in carico il portatore di handicap, il proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio) che deve sottoscrivere la domanda, unitamente al richiedente, per conferma del contenuto e per adesione.

Documentazione

La domanda deve contenere l’indicazione dell’intervento e della spesa presunta. Non è necessario un preventivo analitico, né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:>

  • certificato medico in carta libera che indichi l’handicap
    (il certificato medico in carta libera può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, deve attestare l’invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);
  • copia certificato A.U.S.L. o di altra commissione pubblica attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
    (qualora ci si trovi in presenza di invalidità totale con difficoltà di deambulazione, il portatore di handicap, per potersi avvalere della precedenza nella graduatoria, deve allegare anche copia della relativa certificazione dell’A.U.S.L.);
  • il modello di autocertificazione correttamente compilato, attestante la sussistenza di barriere architettoniche che comportano particolari difficoltà e le azioni che si intende porre in atto per la loro eliminazione;
  • copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo da €. 16,00, assolta tramite pagamento spontaneo elettronico Pago PA (per le modalità di utilizzo vedi qui).
  • copia del verbale di assemblea del condominio
    (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
  • benestare del proprietario dell’immobile rilasciato in carta semplice
    (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario);
  • copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.

Tempistiche

La domanda deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno, prima che siano iniziati i lavori per i quali si richiede il contributo, a:

Servizio Amministrativo d’Area Tecnica
Comune di Nonantola - Via G. Marconi, 11
41015 Nonantola MO
Tel. 059 896686 - Fax 059 896590

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone l’elenco delle domande ammissibili a contributo e lo trasmette, con la richiesta di finanziamento, alla Regione Emilia-Romagna che raccoglie il fabbisogno dei comuni e ripartisce i finanziamenti disponibili.

Il Comune provvederà all’erogazione agli aventi diritto dei contributi assegnati dalla Regione.

Qualora il finanziamento concesso al Comune non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, hanno la priorità, nell’assegnazione dei contributi, i disabili in possesso della certificazione, rilasciata dalla competente A.U.S.L., attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione e in subordine alla data di presentazione della domanda; per la graduatoria regionale le istanze saranno graduate prima in base al valore ISEE crescente, quindi alla data di presentazione.

Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa.

Il Comune invierà comunicazione scritta ai richiedenti in merito alla loro posizione in graduatoria, nonché all’assegnazione del contributo qualora venga concesso il relativo finanziamento.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sportello CAAD (Centro provinciale per l'adattamento dell'ambiente domestico).
Il CAAD si occupa di dare informazione e consulenza al fine di individuare soluzioni che possano migliorare la fruibilità della propria abitazione e la qualità della vita al domicilio per le persone disabili e anziane.

Le opere di abbattimento di barriere, se riferite alle parti comuni degli stabili, necessitano di opportune autorizzazioni da parte del Condominio, in tal senso riportiamo alcuni ulteriori utili riferimenti informativi:

  • per le agevolazioni fiscali può essere utile rivolgersi alla sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Per approfondire consulta le informazioni nel sito della Regione Emilia-Romagna.

 

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